La dichiarazione di adottabilità presuppone lo stato di abbandono. Quest’ultimo si può escludere per “causa di forza maggiore” (da intendersi come ostacolo esterno posto dalla natura, o da un terzo) che s’impone alla volontà del genitore ed è considerato dal legislatore come “transitorio”.
La malattia mentale della madre - essendo prevedibili terapie di assai lunga durata e dall'esito del tutto incerto – non può configurarsi come causa di forza maggiore..