Mantenimento figli maggiorenni;

casa mantenimento 72Da NERO SU BIANCO 12/05

Cose da… TRIBUNALI!

Potrebbe capitare anche a noi…

… di divorziare lasciare casa a moglie e figli e dover mantenere i figli più che trentenni perché non trovano un lavoro “compatibile con le proprie attitudini”

Nella causa tra la signora P ed il sig. D,. la corte d’appello di Perugia stabilisce che il sig. P. non deve più l’assegno di mantenimento per le figlie ormai di 32 e 34 anni in quanto più che maggiorenni confermando l’assegnazione della casa coniugale a titolo di integrazione dell’assegno divorziale. Avverso questa sentenza ricorrono per Cassazione entrambe le parti, la signora P. per contestare – tra le altre cose – il denegato diritto delle figlie al mantenimento, ed il sig. D. per contestare – tra le altre cose – l’assegnazione della casa coniugale alla ex moglie. La Cassazione (I sez. civ. – Pres. Proto, Rel. Morelli, P.M. Russo - sent. 01.12.2004 n. 22500) così stabilisce tre principi fondamentali.

 1. “L’obbligo di mantenere un figlio non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età, od oltre un dato limite dalla stessa, ma si protrae fino a che il figlio non abbia raggiunto una propria indipendenza economica ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio e/o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di un’idonea attività lavorativa o per aver detta attività ingiustificatamente rifiutato. 2.  Il genitore che contesta il proprio obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne che non svolge attività lavorativa, è tenuto a fornire la prova che ciò dipenda dalla condotta colpevole del figlio che persista in un atteggiamento di inerzia nella ricerca del lavoro compatibile con le sue attitudini, rifiuti le occasioni che gli vengano offerte o abbandoni senza valide giustificazioni il posto di lavoro da lui occupato ”  3. L’abitazione coniugale, pur essendo di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, è assegnata in sede di divorzio al coniuge che pur non proprietario conviva con i figli minori o maggiorenni non autosufficienti”. A quest’ultimo proposito il tribunale di Modena (sent. 17.11.2004) introduce un principio innovativo: “Al coniuge affidatario della prole, in caso di separazione, può essere assegnata una abitazione diversa da quella coniugale (pur sempre di proprietà dell’altro coniuge), se la posizione e le condizioni di quest’ultima dimora siano in grado di meglio soddisfare gli interessi della prole”.

Tornando alla sentenza della Cassazione, possiamo convenire che stabilisce un principio eticamente corretto nell’individuare l’obbligo del genitore a mantenere il figlio anche oltre la maggiore età, quando il completamento degli studi e la situazione occupazionale non rendono facilmente economicamente autosufficienti i giovani. Un figlio non è un contratto a temine! Però contiene l’insidia della prova. Infatti è il genitore che deve dare la prova che il figlio sia indolente, svogliato, rifiuti occasioni di lavoro che siano attagliate alle sue attitudini. E’ una prova diabolica, praticamente difficilissimo. Dunque se il figlio è in mala fede, avendo solo interesse a farsi mantenere dal genitore, potrebbe rifiutare delle occasioni di lavoro  ed il genitore non 

potrebbe neppure contare su un ragionevole limite di età oltre il quale il figlio deve ritenersi “cresciuto”!

 

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