Vacanza deludente e risarcimento

danno da vacanza rovinata 72Da NERO SU BIANCO 19/2006

 

Cose da… TRIBUNALI!

 

Potrebbe capitare anche a noi…

 

 

 

… che la vacanza non risulti come promessa.

 

Siamo ormai definitivamente tornati dalle vacanze dell’estate appena trascorsa e facciamo i bilanci su come è andata. I più fortunati stanno raccontando agli amici dei posti da favola che hanno visitato e di come è stato piacevole il soggiorno magari vivendo la nota pubblicità di un tur operator che rappresenta i turisti in depressione profonda per essere di nuovo nella quotidianità.

 

Altri però, cercano di dimenticare la vacanza incubo nella quale si sono trovati a causa dei disagi vissuti. A costoro illustriamo gli orientamenti della giurisprudenza per la tutela da “vacanza rovinata”.

 

Il nostro ordinamento ha recepito la direttiva n. 90/314/CEE dandogli attuazione col D.Lgs. 17.03.1995 n. 111 dove all’art. 14 si dice “In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.” ed all’art. 19:  “Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di  rientro dalla località di partenza”. Dall’inadempimento contrattuale deriva la risarcibilità del danno patrimoniale (per essere stati collocati presso un hotel di categoria inferiore per le mancate escursioni promesse, per intossicazione alimentare da cibo ecc.) e del danno  non patrimoniale. Quest’ultima figura va sotto il nome di “danno da vacanza rovinata”. È ormai acclarato che la vacanza è parificabile ad un bene rilevante ai fini della qualità della vita e sono dunque giustificate e tutelate le aspirazioni ad un corretto adempimento di quanto promesso in quanto una cattiva vacanza genera più danni di una mancata vacanza. La giurisprudenza con la Corte di Giustizia Europea in testa (30.04.02 n. 44/C; 12.03.02 n. 168/C) seguita da vari Tribunali (Roma 09.02.04 n. 4217; Roma 19.05.03 n. 18613 ed altri) ha accolto la figura del danno non patrimoniale che consiste in disagi e patimenti psicologici che ledono la qualità della vita. L’aspetto più spinoso, come al solito, nelle richieste di risarcimento del danno è la prova del danno subito. Se del danno patrimoniale se ne può dar presto conto con l’esibizione di documenti che dimostrano lo scarto delle prestazioni ricevute su quelle promesse, cioè i servizi pagati e non goduti e le spese impreviste sostenute, per il danno non patrimoniale (da vacanza rovinata) la cosa si complica un po’ infatti questo non coincide con la mera lesione dell’interesse protetto (cioè risarcibile per il fatto stesso che accade) essendo necessaria la prova (anche per presunzioni) delle conseguenze dannose subite per l’inadempimento del venditore o del tour operator.

 

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