Autovelox Istruzioni per l’uso

autovelox 72Da NERO SU BIANCO 1/2007

 

Cose da… TRIBUNALI!

Potrebbe capitare anche a noi…

…di “incontrare” un autovelox sulla nostra strada! Istruzioni per l’uso.

 

A chi non è capitata quella situazione spiacevole di ricevere per posta qui bollettini in carta verdina di cui la prima cosa che salta all’occhio è che ci stanno “chiedendo soldi”. Passato il primo comprensibile sgomento, riordiniamo le idee e cerchiamo di capire cosa si può fare.

Prima di tutto controlliamo quando è avvenuta l’infrazione di cui si chiede il pagamento. Tra il giorno in cui è avvenuta l’accertamento e il giorno in cui viene notificata non devono trascorrere oltre 150 gg. (art. 201 Codice della Strada).

Fatto il calcolo, ci diremo fortunati se l’amministrazione ha notificato fuori termine perché in questo caso  basta ricorrere entro 60 gg. al Giudice di Pace competente per territorio (dove è avvenuta la violazione) per chiedere l’annullamento del verbale di contestazione e non ci saranno sorprese: il ricorso sarà accolto. Il termine di 150 giorni va calcolato tenendo conto non di quando riceviamo l’atto ma di quando è stata inoltrata la spedizione da parte dell’organo accertatore. Infatti con la sentenza della C. Cost. n. 477 del 2002 la notifica si perfeziona per il notificante alla consegna dell'atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale.

Purtroppo il fatto che nel bollettino non sia riportata la firma autografa del verbalizzante non è motivo di nullità (vedi:  Cass. Civile, sez  I, 27-01-2006, n  1752.

Altro elemento formale, quale l’indicazione del termine per il ricorso e l’autorità a cui indirizzarlo - che nel passato ha reso accoglibili molti ricorsi  - ora non è più utilizzabile perché la Cassazione (sez  II, 12.04.2006, n  8569) ha chiarito che la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall’art. 3, co. 4 della L. n. 241/90, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente.” Per cui se il ricorso è perfettamente depositato innanzi al giudice giusto e nei termini giusti non si può invocare il vizio formale dell’atto perché è stato sanato.

Passando all’annosa questione, che genera ancora molta confusione, dell’obbligo della contestazione immediata ricordiamo che all’art. 200  CdS si legge: “la violazione quando è possibile dev’essere immediatamente contestata …”

La sentenza ult. cit. ha chiarito che: “a) deve ritenersi legittima la contestazione non immediata delle violazioni del codice della strada, le volte in cui siano indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata; b) costituisce una ipotesi normativamente predeterminata di esonero dall'obbligo della contestazione immediata quella in cui l'accertamento dell'eccesso di velocità avviene per mezzo di apparecchi di rilevamento, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento;c) resta esclusa la possibilità di censurare le scelte dell'amministrazione in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, configurandosi altrimenti una inammissibile ingerenza nel "modus operandi" della stessa amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal Giudice ordinario (ex plurimis Cass. n. 9222/2005)”. Altra sentenza (Cass. Civ. sez  II, 11.04.2006, n  8457), però, chiarisce che “l'esemplificazione dell'art. 384 Reg.to C.d.S., lett. e) non  significa che, ogni qualvolta che  sia riportato in verbale la dizione di detta posizione regolamentare, il giudice non possa  volgere l'indagine  sulle concrete modalità del fatto; la dizione dell'art. 383 del menzionato regolamento, lett. e) indica un criterio di massima relativo alla possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata, ma non impedisce al giudice di accertare  se quei presupposti  si siano in concreto verificati…”.

In conclusione… occhio agli autovelox, meglio evitare foto!

 

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