Foto e privacy

foto e privacy 72Da NERO SU BIANCO 16/2007

Cose da… TRIBUNALI!

Potrebbe capitare anche a noi…

…di scattare una foto alla nonna sul balcone ed essere condannati a quattro mesi di reclusione.

 

Quando ho letto questa vicenda rappresentato col titolo “balcone vietato” sono stata immediatamente attratta dal titolo, ma quando di seguito ho letto che riguardava una vicenda di famiglia sono stata letteralmente sorpresa, anzi di più… sconvolta!

Possibile che un nipote che fotografa la nonna sul balcone finisce in tribunale e per di più condannato come un delinquente??? E la nonna…. Bella nonnina!

La vicenda è la seguente: una delle infinite questioni di famiglia - che quando si vivono non scandalizzano più perché ci si rende conto che i maggiori contrasti sorgono appunto tra familiari - vede come protagonista la signora B. che cerca di rientrare in possesso di un appartamento di sua proprietà occupato dalla madre. La signora anziana rifiuta di lasciarlo adducendo di essere in grave stato di salute al punto di essere allettata. Al momento dell’esecuzione dello sfratto, in presenza di Carabinieri e medico, gli avvocati della B. mostrano all’Ufficiale giudiziario le foto dell’anziana, scattate il giorno prima, che la ritraggono in piedi sul balcone in compagnia della badante, adducendo che la signora è deambulante.

 

Se va a buon fine l’esecuzione non è dato saperlo, ma è certo che l’anziana signora querela e denuncia il nipote e la madre (proprietaria dell’appartamento) - il primo come autore materiale e la seconda come istigatrice - per il reato di cui all’art. 615 bis c.p.: “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 (violazione di domicilio), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il Giudice ritiene provato il dolo generico in quanto l’azione è avvenuta con l’inganno, non rilevando il fine processuale dell’utilizzo, ovvero contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escludere l’illecita interferenza.

Per quanto riguarda gli estremi del reato contestato il giudicante statuisce che “Tutte le volte che le immagini delle persone ritratte sul balcone, riguardano attività che per loro natura, per le loro condizioni personali dei raffiguranti, per compagnia o per consuetudine, possono definirsi chiaramente attinenti alla loro vita privata costituendo una mera propagazione di attività che normalmente verrebbero svolte all’interno dell’abitazione, non può dubitarsi che si estende la tutela dettata dall’art. 614 bis cp anche ad immagini tratte da luoghi privati aperti al pubblico. Per tale ragione, la fotografia scattata da A all’anziana nonna allettata, alzatasi con la badante per prendere aria sul balcone, integra una illecita interferenza nella vita privata altrui oggetto del reato contestato.” (Tribunale di Tolmezzo - sez. pen – sent. 30.03.06)

Il reato sussiste se il fatto avviene in un domicilio privato ma anche il balcone viene inteso come luogo privato se sono svolte “attività riservate” e nel caso in questione l’anziana signora non innaffiava i fiori ma ristorava lo stato di salute.

Non dimentichiamo, alla luce di queste statuizioni, che anche le telecamere di sicurezza apposte da vicini, che nel riprendere la loro proprietà filmano senza autorizzazione lo svolgimento della quotidianità altrui, sono una violazione alla privacy con illecite interferenze nella vita privata altrui. 

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