Addebito per abbandono del tetto coniugale

Pronunziando la separazione, il giudice dichiara - qualora sia richiesto dalle parti, ed ove ne ricorrano le circostanze - a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, per aver avuto comportamenti contrari ai doveri coniugali durante il matrimonio. La coabitazione è uno di questi doveri pertanto “l’abbandono del tetto coniugale” - provato con certificato di residenza da cui emerge che in epoca molto antecedente all’inizio del procedimento di separazione, uno dei coniugi era residente in altra città – può essere un motivo di addebito.

Trib. Bari 27.7.2012 n. 2686

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