Articoli
Condannata la madre che si trasferisce
"il figlio l'ho fatto io e me lo porto dove voglio". Questo è il pensiero che regola spesso le scelte di una madre dopo la separazione, e pare che altrettanto spesso i giudici n sede civile "approvino". Infatti nonostante il diritto del figlio alla frequentazione ad entrambi i genitori ribadito dalla legge 54 del 2006 (affidamento condiviso) molti tribunali di Italia non hanno inteso cambiare collocazione del bambino dalla madre al padre nei casi in cui la signora abbia cambiato residenza al figlio.
Nella vicenda, la signora richiama un provvedimento della Cass 34024/2010 per sottolineare di non avere obbligo di permanenza territoriale.
La cassazione penale però, con questa sent. del 23.10.2013 n. 43292 è di diverso avviso, in applicazione all'art. 388 cp scrive:
Questa sezione della Corte si è infatti più volte espressa nel senso che l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la "frustrazione" delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, quando questi siano finalizzati ad ostacolare ed impedire di fatto l'esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 6, 33719/2010 Rv. 248157, fattispecie in cui vi erano stati frequenti e non comunicati spostamenti del luogo di dimora senza preavviso al marito separato non affidatario; massime precedenti Conformi: N. 37118 del 2004 Rv. 230211, N. 32846 del 2009 Rv. 24462).