...diritto e non solo

Ordini di protezione

ordini di protezione 72Da NERO SU BIANCO 6/2007

Cose da… TRIBUNALI!

 

Potrebbe capitare anche a noi…

 

… di doverci proteggere in famiglia

Il 4 Aprile 2001 è stata varata la L. 151: “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”. L’art. 342 bis c.c. stabilisce che “quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, quando il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio (perché in questi casi si dovrà agire in sede penale: ndr) su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 342 ter c.c.” .

L’art. 342 ter  stabilisce che il giudice ordina l’allontanamento dalla casa familiare al coniuge o al convivente che ha tenuto condotta pregiudizievole e, qualora occorra, prescrive anche di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla parte lesa. La durata dell’ordine non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata solo per gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.

L’ordine di protezione può essere chiesto sia nei casi di congiunti legati da vincolo matrimoniale che nel caso di convivenze, quando è stata avviata la separazione coniugale, prima dell’udienza Presidenziale. Tale ordine di protezione è solitamente chiesto nei confronti del compagno (coniuge o convivente) ma può essere richiesto anche nei confronti di un altro congiunto, per es. un figlio, purché si verifichi sempre lo stesso presupposto: un comportamento gravemente lesivo dell’integrità fisica o psichica. Non è necessario che vi sia violenza fisica e rischio di incolumità mortale: si pensi a quanto l’integrità mentale può essere lesa da particolari comportamenti di un congiunto. Frequenti i casi di donne ingiuriate, mortificate e avvilite nella propria dignità dal congiunto che esercita quella pressione mentale continua che si inquadra nel “mobbing familiare”. Anche se meno ricorrenti, sono comunque possibili casi in cui a subire sia l’uomo.

A seguito dell’ordine di allontanamento il Tribunale valuterà chi sia la parte economicamente debole ed a favore di questa porrà l’ordine di pagare un assegno. Tipicamente l’ordine di pagare un assegno periodico è a carico della parte che viene allontanata (se per tale motivo la famiglia resta priva di sostegno economico), ma può capitare (Trib di Messina del 24.09.05) che si disponga l’allontanamento dall’abitazione familiare del figlio maggiorenne ma psichicamente leso al punto da mettere a rischio l’incolumità fisica degli altri familiari. È ovvio che in questo caso l’assegno periodico è a favore della parte allontanata. Dunque il pagamento dell’assegno chiaramente non ha una connotazione punitiva ma solidaristica.

Altro caso particolare (sempre Trib di Messina, 16.06.04): applicando questa legge si può chiedere non solo di mandar via il congiunto che arreca il pregiudizio quando il resto della famiglia è ancora nella stessa abitazione, ma anche quando la parte che teme questo pregiudizio per la propria incolumità si è allontanata per tutelarsi. In questo caso si chiede di ordinare l’allontanamento per poter rientrare nell’abitazione in tranquillità.

Purtroppo è anche vero che spesso non si ricorre a questo strumento normativo per timore di ritorsioni e vendette da parte di chi viene allontanato per ordine del giudice, ma il legislatore ha voluto giustamente dare tutela a tante situazioni che tra le “tombali” mura domestiche non hanno la forza e la possibilità di chiedere aiuto.

Dal 2001 (L. 149) anche il Tribunale per i minori può impartire l’ordine di allontanamento, quando la condotta di uno o entrambi i genitori risulta pregiudizievole al figlio: viene allontanato il genitore o convivente che maltratta il minore o ne abusa. In questi casi è fondamentale il ruolo dei servizi sociali, che forniscono al giudice le informazioni necessarie. È evidente che dalla professionalità del lavoro svolto sul territorio dipende la bontà delle scelte del giudicante. È opportuno aggiungere che il supporto che il gruppo di lavoro dei servizi sociali di Battipaglia offre al TdM di Salerno è molto qualificato.

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