La certezza del diritto ha come riferimento le leggi e le norme che regolano le situazioni concrete. Il compito arduo spetta ai giudici, i quali fanno del loro meglio per riuscire a filtrare attraverso la sola lettura dei documenti o l'ascolto dei testimoni quella che è la situazione reale. Sanno che ciò che appare può non essere la realtà a differenza dell'avvocato che sa che ciò che è vero non sempre appare tale, o ancor peggio non è dimostrabile! Pertanto il provvedimento stabilito per uno non è detto che possa essere l'identico risultato per un altro. Esistono, però, gli orientamenti, non vincolanti, di giurisprudenza costituiti da precedenti della Corte Suprema di legittimità. Utili sono anche i riferimenti della giurisprudenza di Merito (Tribunali e Corti d'Appello). |
Addebito per abbandono del tetto coniugale
Pronunziando la separazione, il giudice dichiara - qualora sia richiesto dalle parti, ed ove ne ricorrano le circostanze - a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, per aver avuto comportamenti contrari ai doveri coniugali durante il matrimonio. La coabitazione è uno di questi doveri pertanto “l’abbandono del tetto coniugale” - provato con certificato di residenza da cui emerge che in epoca molto antecedente all’inizio del procedimento di separazione, uno dei coniugi era residente in altra città – può essere un motivo di addebito.
Trib. Bari 27.7.2012 n. 2686
Dichiarazione di paternità
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la contrarietà all'interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre. ed, in mancanza di essi, l'interesse del minore va ritenuto di regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto Instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre.
Cass. civ.I, 11.9.2012 n. 15158
Autorizzazione al passaporto
L'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore, su richiesta di un genitore, senza l'assenso - o anzi, come nella specie, contro la volontà dell'altro coniuge - non può considerarsi provvedimento vincolato, a fronte di un diritto soggettivo non soggetto a limiti; al contrario, è subordinata alla valutazione dell'interesse del minore, così come ogni altro provvedimento ordinario attinente all'affidamento dei figli minori(rispondendo tale soluzione alla disciplina introdotta con l'art. 10, comma 5, lett. c, del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011, attuativo del regolamento Ce n. 444 del 2009, la cui ratio non mira a prescindere dal consenso dei genitori, ma è diretta ad assicurare una tutela ulteriore dell'interesse dei minori) assunto in sede di separazione personale dei coniugi, di cui, del resto, costituisce un aspetto rilevante, data la sua strumentalità alla disciplina dei tempi e modi di permanenza presso ciascuno dei genitori.
Cass.I, 5.2.2013 n. 2696
Curatore speciale del minore
Nel rispetto dell'interesse del minore, il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace.
Trib. Varese 12.2.2013
Interesse minore
L'interesse del Minore è minore rispetto a quello del coniuge disabile.
Il coniuge, non vedente, co-affidatario di una minore di undici anni, ha diritto all'assegnazione della casa coniugale, precedentemente assegnata alla moglie, giacché l'interesse, attuale e concreto, del genitore disabile, va tutelato con urgenza, essendo prevalente rispetto ad un generico interesse della minore a conservare il proprio habitat.
C.App. Venezia 6.3.2013 n. 25
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