articoli sociali
Educazione e responsabilità per danni dei figli;
Da NERO SU BIANCO 5/2006
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
… di essere ritenuti responsabili per i fatti commessi dai nostri figli minori se non dimostriamo “di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata”
F. S. conducente del veicolo Honda viene coinvolto in un sinistro e cita in giudizio, innanzi al Tribunale di Genova, i coniugi C. perché fossero condannati al risarcimento del danno subito a seguito di collisione con il ciclomotore condotta dalla figlia, minore. Il tribunale accoglieva la domanda e condannava i coniugi al pagamento della somma di £. 23.681.00 quale risarcimento del danno subito dal conducente del veicolo. I genitori della minore proponevano appello sostenendo di non essere proprietari del veicolo, di proprietà della figlia maggiorenne Antonella, contestando la ritenuta responsabilità esclusiva della figlia minore nella causazione esclusiva del sinistro.
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Incarichi alla PA e pagamento;
Da NERO SU BIANCO 2/2006
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
- se fossimo dei professionisti incaricati dal Comune – di lavorare e non essere pagati!
L’ing. N.B. conveniva in giudizio il Comune di Mentana affinché fosse condannato a pagare £. 79.988.455 per la progettazione di un centro sportivo – incarico affidatogli con delibera della giunta municipale – nonché la stessa somma a titolo di risarcimento per indebito arricchimento. Il tribunale di Roma respingeva la domanda rilevando che alla stregua della documentazione prodotta “non sussisteva la forma prescritta per i contratti stipulati dagli enti pubblici (la mera delibera di giunta, prodotta dall’attore a sostegno della propria pretesa azionata, stabiliva che il professionista nulla avrebbe potuto chiedere per la progettazione fino a quando non fosse stato ottenuto il relativo finanziamento).
Inadempimento: recesso o risoluzione?
Da NERO SU BIANCO 2/2006
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
… In caso di inadempimento contrattuale recedere o risolvere?
Fatto. Il 5.11.94 i coniugi M. avevano promesso di vendere entro il 15.3.95 un appartamento, di cui non erano ancora proprietari, al sig C.G. che versava la somma di £. 15.000.000 a titolo di caparra confirmatoria. Tempo dopo il sig. C.G. veniva a sapere che l’impresa costruttrice dalla quale i coniugi M. avrebbero dovuto acquistare l’immobile, era in difficoltà economiche ed aveva chiesto l’ammissione alla procedura di amministrazione controllata. Il sig. C.G. ricorreva in Appello – dopo che il Tribunale di Grosseto gli aveva rigettato la domanda per mancanza di prove – per chiedere l’annullamento del contratto per dolo – in quanto sosteneva che i coniugi M. al tempo della redazione del preliminare erano a conoscenza dello stato di insolvenza dell’impresa costruttrice – o, in subordine la risoluzione per grave inadempimento dei promettenti venditori con la conseguente condanna alla restituzione al doppio della caparra oltre al risarcimento di tutti i danni subiti quantificabili in £. 40.000.000. La Corte di Appello di Firenze con sent. del 15.03.2000 accoglieva la domanda di C.G. dichiarando risolto il contratto per inadempimento dei coniugi M. e li condannava al pagamento del doppio della caparra oltre interessi rigettando però la richiesta di risarcimento danni perché non provata.