articoli sociali
Ordini di protezione
Da NERO SU BIANCO 6/2007
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
… di doverci proteggere in famiglia
Il 4 Aprile 2001 è stata varata la L. 151: “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”. L’art. 342 bis c.c. stabilisce che “quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, quando il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio (perché in questi casi si dovrà agire in sede penale: ndr) su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 342 ter c.c.” .
L’art. 342 ter stabilisce che il giudice ordina l’allontanamento dalla casa familiare al coniuge o al convivente che ha tenuto condotta pregiudizievole e, qualora occorra, prescrive anche di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla parte lesa. La durata dell’ordine non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata solo per gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.
Il mantenimento dei nonni
Da NERO SU BIANCO 5/2007
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
in qualità di nonni, di dover mantenere i nipoti.
Si parla tanto di mantenimento dei figli in caso di separazione ma non tutti immaginano che la separazione non è una fatto che incide solo sulle situazioni patrimoniali dei coniugi: talvolta può coinvolgere anche i parenti più prossimi come i nonni. Illuminanti sono due provvedimenti di fine 2006 del Giudice dr A. Scarpa delegato dal Presidente del tribunale di Salerno.
La signora A.T. con istanza ex art. 148, comma 2°, c.c. ricorreva al Presidente del Tribunale affinché ordinasse con decreto ai suoceri, quali nonni paterni della minore M.R., di contribuire al mantenimento della nipote, per somma non inferiore ad € 500,00 mensili, ovvero ad € 250,00 mensili, come determinata nell’ordinanza presidenziale resa nel giudizio di separazione tra la medesima ricorrente ed il sig. P. R..
“Cambiale di favore”
Da NERO SU BIANCO 3/2007
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
di firmare una “cambiale di favore” e...
Il signor D. N. firmava e consegnava al sig. P.I. dieci cambiali di favore da un milione di lire. Il sig. P. gli rilasciava dichiarazione ove si leggeva: “Io sottoscritto, P.I. nel dichiarare che gli effetti cambiali da lire un milione cadauno rilasciatemi dal sig. D.N, sono di favore (..) e pertanto ne rispondo pienamente in forma civile e penale per qualsiasi danno ne potrebbe derivare al sig. D.N. quali mancato pagamento e protesti. Detti effetti hanno scadenza mensile continuata dalla fine di Agosto 1996 alla fine di Maggio 1997 e saranno resi mensilmente al sig. D.N. ad ogni pagamento avvenuto. Gli effetti di cui sopra sono stati rilasciati in data odierna.” Nel marzo del ’97 il sig. D.N. citava in giudizio gli eredi del P.I. (nel frattempo deceduto) affinché fossero condannati a risarcirgli a titolo di danni materiali e di danno all’immagine lire 15 milioni per essere stato protestato per alcuni titoli di favore dati al sig. P.I.. In prima fase la domanda del D.N. non veniva accolta così questi impugnava la decisione del primo giudice.
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